(massima n. 1)
Premesso che l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 demanda alla normativa regionale la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, per quanto attiene alle sanzioni, l'art. 133, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona in via amministrativa chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. b), ossia la violazione delle prescrizioni o delle autorizzazioni disposte in sede regionale e l'art. 137, comma 9, sanziona penalmente, con le pene di cui al comma 1, chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, concernente i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione.