(massima n. 1)
La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui č consentita dall'art. 1461 c.c., non richiede per la sua validitā alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né č necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.