(massima n. 4)
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla Direttiva n. 80/68/CEE. Infatti, a prescindere dall'omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato, la ricorrente non ha specificato quali attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza della violazione della menzionata disciplina comunitaria. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso gli artt. 101, comma 7, e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. in quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna argomentazione sulla pretesa lesione del principio di sussidiarietà, adduce una motivazione indeterminata e intrinsecamente contraddittoria della violazione dei parametri indicati. Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata avverso numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2, e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116, con rinvio a separate decisioni delle ulteriori questioni. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, le censure sono generiche, poiché non sorrette da un'autonoma e specifica motivazione in relazione a ciascuno dei numerosi parametri evocati. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost. Infatti, la ricorrente non ha alcun interesse alla impugnazione, posto che la norma non sottrae alla Regione il potere di autorizzare lo scarico nel sottosuolo di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti, ma assicura il coinvolgimento regionale attraverso il meccanismo dell'intesa.