(massima n. 1)
Ambiente e paesaggio sono concetti fortemente compenetrati, al punto che il secondo costituisce l'aspetto visibile del primo. Entrambi rappresentano profili strettamente connessi della salvaguardia della preesistenza del contesto naturale e si correlano a esigenze primarie dell'individuo, trovando ciascuno un fondamento costituzionale nell'accezione ampia di tutela del paesaggio (art. 9), per la complessità dell'ambiente in combinazione con quella della salute (art. 32): pertanto, nell'ambito della valutazione di progetti aventi impatti sull'ambiente ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa regionale attuativa, vale a dire di conformità dell'attività antropica rispetto alle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 3), gli enti ed organi competenti siano titolati ad esprimere il loro giudizio anche su profili di carattere paesaggistico. Pertanto, la V.I.A. non può che coinvolgere anche profili di carattere paesaggistico, ed in particolare estendersi a tutte le possibili incisioni, dirette o indirette, del bene costituzionalmente tutelato del paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo potenzialmente pregiudicato sul piano naturalistico, anche se posto a distanza dall'area di localizzazione dell'intervento.