(massima n. 1)
n tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.