(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito č rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, č insindacabile in sede di legittimitā, se congruamente motivata. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene oggetto della donazione in sé considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalitā del risparmio del donante).