(massima n. 1)
In tema di indennitą per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Sanitą biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attivitą dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilitą per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.