(massima n. 1)
Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito. Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vi sia stato accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi - strumento preordinato a consentire il pronto intervento della Corte di Cassazione al fine di contenere le liti seriali e assicurare uniformità e certezza delle interpretazioni relative ai contratti collettivi nazionali del settore pubblico - il giudicato che si formi su dette questioni, che sono pregiudiziali soltanto in senso logico e non tecnico, si forma su parte del merito della controversia e preclude ogni questione relativa al potere giurisdizionale del giudice adito.