(massima n. 1)
Nel caso in cui una sentenza, passata in giudicato, abbia dato una certa interpretazione di una norma di un C.C.N.L. e di essa si è fatta applicazione nei confronti delle parti in giudizio, e una successiva sentenza emessa dalla suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 64, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dia una diversa interpretazione generale della stessa norma, l'Amministrazione è tenuta ad applicare, nei confronti di tutti i suoi dipendenti, la norma del contratto collettivo così come interpretata dalla suprema Corte di cassazione nello speciale procedimento di cui al citato art. 64, D.Lgs. n. 165 del 2001, e ciò non trova un limite nemmeno nel caso in cui la questione era stata precedentemente risolta in modo diverso in un giudizio di merito con una sentenza passata in giudicato.