(massima n. 1)
Una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento previsto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in ipotesi di invaliditā, ritenuta dal giudice di merito, della clausola controversa, questi, ai fini di decidere se emettere o meno sentenza sulla questione di validitā, non č vincolato a considerare raggiunto l'accordo ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a prescindere dal contenuto concreto dell'atto conclusivo del procedimento, dovendo invece verificare se il prodotto del procedimento interpretativo corrisponda effettivamente ad un accordo di interpretazione o di modifica, avvalendosi del criterio pių generale secondo cui l'esistenza dell'accordo č desumibile dal fatto che viene fornita al medesimo giudice una clausola contrattuale, interpretata o modificata, che permetta la decisione del caso sottoposto alla sua cognizione, con l'ulteriore precisazione che, se le parti restituiscano lo stesso testo contrattuale limitandosi ad attestarne la sua validitā, in opposizione al dubbio espresso dal giudice, non viene invero fornita nessuna regola di giudizio, ma soltanto una diversa valutazione sulla validitā della clausola, nell'esercizio di un potere che l'ordinamento non riconosce alle parti contrattuali.