(massima n. 1)
I contratti integrativi - attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto. Ne consegue che a tali contratti non si applica né la procedura di interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l'ARAN svolge attività negoziale) - né la procedura ex art. 420-bis cod. proc. civ., la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo i contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterità nazionali.