(massima n. 1)
Il meccanismo inteso ad utilizzare la controversia individuale quale occasione per diradare, in termini generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza sull'interpretazione ed applicazione del contratto collettivo, comporta qualche sacrificio dell'interesse del singolo lavoratore dedotto nel giudizio individuale (la pausa di 120 giorni concessi all'ARAN ed alle organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo sulla clausola controversa; la previsione che, in difetto di accordo, il giudice si astenga, comunque, dal decidere nel merito la controversia; la ricorribilitā immediata per cassazione) e, pertanto, deve necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con i principi di economia dell'attivitā giurisdizionale e di ragionevole ed equa durata del processo. Ne consegue che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. - che trova conforto nella previsione della ricorribilitā solo per cassazione delle sentenze interpretative e nel potere del giudice di primo grado di provvedere, con distinto provvedimento, all'ulteriore istruzione - si deve escludere che, attraverso i mezzi di impugnazione, possa recuperarsi detto procedimento speciale che resta esperibile solo nel giudizio di primo grado.