(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'attivazione della procedura di accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone - come affermato anche dalla Corte Cost. n. 199 del 2003 - che il contratto od una sua clausola sia di contenuto oscuro e che la pregiudiziale interpretativa si presenti seria, sicché, ove il giudice di primo grado, pur in presenza dei presupposti richiesti per l'accertamento pregiudiziale, decida la controversia senza avviare l'"iter" procedurale previsto, il relativo vizio può essere fatto valere in sede di gravame. In assenza di tale impugnativa, il capo della sentenza del giudice d'appello - che rigetta la richiesta di attivazione della procedura incidentale - non è ricorribile per cassazione, atteso che la procedura ex art. 64, D.Lgs. 165 del 2001, è esperibile unicamente nel giudizio di primo grado.