(massima n. 2)
In tema di procedura di accertamento della validità efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del D.Lgs. 165 del 2001, la instaurazione del subprocedimento sulla questione pregiudiziale è subordinata dalla legge alla condizione che la ri-soluzione delle questioni - che ne formano l'oggetto - risulti "necessaria" al fine della definizione della controversia, nel senso che tali questioni devono essere conosciute o decise dal giudice al fine della definizione della controversia e non costituire semplicemente dei punti pregiudiziali, ossia antecedenti logici del merito della causa, incontroversi tra le parti. Ne consegue che è inammissibile la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di un contratto collettivo, integrativo di contratto collettivo nazionale, prospettata al fine di desumere l'invalidità del primo per contrasto con quest'ultimo ovvero con contratto di altro comparto, poiché, nel primo caso, si tratta di fonti equiordinate entrambe di carattere nazionale, e, nel secondo caso, perché dal contratto collettivo non possono derivare vincoli per i contratti di altro comparto.