(massima n. 1)
Il carattere obbligatorio del procedimento previsto dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si desume dalla netta formulazione dell'articolo, secondo cui alla necessità di risolvere una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di un contratto o accordo nazionale sottoscritto dall'ARAN è collegato, senza alcuna ulteriore indicazione limitativa, il dovere per il giudice di indicare la questione in apposita ordinanza, disponendone la comunicazione all'ARAN, unitamente al ricorso e alla memoria, e rinviando la causa ad una nuova udienza di discussione. Pertanto, pur volendo riconoscere al giudice di merito un margine di apprezzamento nel decidere sulla sussistenza di siffatta necessità ove, come nella specie, emetta una sentenza sulla sola questione interpretativa, deve ritenersi che egli abbia positivamente verificato la sussistenza del presupposto per l'attivazione del procedimento, la cui mancanza configura un "error in procedendo" denunziabile in sede di legittimità. Tuttavia, se nessuna delle parti faccia valere il vizio indicato, la mancata motivazione non può essere considerata quale vizio attinente al regolare contraddittorio delle parti, dal momento che esso non condiziona l'intervento nel processo dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali, conseguendone l'insussistenza dei presupposti per il rinvio della causa al giudice di merito affinché provveda ai sensi del citato art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001.