(massima n. 1)
Nel rapporto di pubblico impiego la sospensione cautelare del dipendente, quale ne sia il tipo, debba essere sempre sostituita da un diverso titolo giuridico costituito dal provvedimento disciplinare; sicché la sorte del provvedimento cautelare è rimessa alla iniziativa dell'amministrazione, cui spetta il potere di valutare, anche ai fini della eventuale destituzione, il comportamento del dipendente, onde regolare in maniera definitiva l'assetto degli interessi provvisoriamente determinati dalla sospensione cautelare, ben potendo retroagire gli effetti della destituzione al momento della sospensione, anche dopo le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente, per evitare pericolose richieste di restituito in integrum.