(massima n. 1)
La notificazione (da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario) dell'accettazione della donazione — stabilita, dall'art. 782, secondo comma, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti — costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso.