(massima n. 1)
L'art. 96 del T.U. n. 3 del 1957 non si applica alle sanzioni disciplinari inflitte al pubblico dipendente in conseguenza di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna, ne consegue che non può essere riconosciuto a costui il diritto ad ottenere la restitutio in integrum, relativamente al periodo per il quale il medesimo sia stato sottoposto a sospensione cautelare dall'impiego in misura superiore rispetto alla sanzione disciplinare inflittagli.