(massima n. 1)
In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, che all'art. 10 comma terzo, dopo la sentenza n. 186 del 2004 della Corte Costituzionale, stabilisce che i suddetti procedimenti devono essere instaurati entro 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare della sentenza di condanna penale del dipendente, il termine per l'avvio del procedimento decorre dalla sentenza di condanna solo qualora i fatti siano stati conosciuti dall'amministrazione a seguito della comunicazione di tale sentenza e non anche ove anteriormente a tale data l'amministrazione ne avesse giā avuto conoscenza, atteso che altrimenti il principio di immediatezza della contestazione, che č elemento costitutivo della potere di recesso disciplinare del datore di lavoro, subirebbe una deroga ingiustificabile dopo l'assoggettamento alle regole proprie dei rapporti di lavoro privati, consentendone l'indiscriminato differimento, contrariamente a quanto si desume dall'art. 5 della legge citata, che nel prevedere la sospensione del procedimento disciplinare in relazione alla pendenza del procedimento penale, presuppone che delle vicende disciplinarmente rilevanti l'amministrazione sia venuta a conoscenza giā prima dell'avvio del procedimento penale.