(massima n. 1)
In tema di procedimento disciplinare a carico dei dirigenti pubblici del comparto Regioni ed autonomie locali, nel regime successivo alla contrattualizzazione del relativo rapporto, l'attivazione di detto procedimento, o la riattivazione del procedimento sospeso, all'esito del processo penale, quale scelta consentita all'Amministrazione, incontra un limite non nel quinquennio di durata massima della sospensione cautelare (che importa solo la ripresa del servizio), bensė nella cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuti limiti di etā, essendo la attivazione del procedimento disciplinare in tal caso sproporzionata rispetto all'esigenza di regolamentazione economica dei rapporti tra le parti per il periodo di sospensione cautelare (che le parti stesse possono operare con ordinari strumenti di accertamento della originaria sussistenza o mancanza dei relativi presupposti).