(massima n. 1)
In tema di affissione del codice disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la previsione delle sanzioni e delle relative conseguenze in norme aventi forza di legge - in particolare, per l'amministrazione scolastica, il capo IV, sezione V, del D.Lgs. n.297 del 1994 recante le sanzioni disciplinari, le diverse fattispecie di illecito, pur con clausole generali, e il relativo procedimento - garantisce, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la conoscenza da parte della generalitą, rendendo inutile la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva fatto corretta applicazione del principio esposto in massima in controversia in cui un insegnante, lamentando la mancata affissione del codice disciplinare, aveva dedotto la nullitą del richiamo scritto irrogato dall'amministrazione scolastica per aver abbandonato la sorveglianza di una classe senza tempestiva espressione dell'adesione alla partecipazione ad un'assemblea sindacale. La S.C. ha, peraltro, rilevato che il ricorrente non aveva invocato alcuna utile disposizione collettiva capace di derogare alle disposizioni di legge, e che anzi la disposizione collettiva da questi richiamata, l'art. 56 C.C.N.L. 5 agosto 1995, rinviava espressamente al citato decreto legislativo).