(massima n. 1)
Con riguardo alla donazione in favore di un minore, l'inosservanza delle norme circa l'autorizzazione all'accettazione integra una mera ragione di annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., deducibile soltanto dai soggetti contemplati in tale norma, e, pertanto non può essere fatta valere dai coeredi, in sede di divisione ereditaria, quale mezzo al fine di comprendere il bene donato nell'asse ereditario.