(massima n. 1)
Al rapporto di lavoro del direttore generale del Parco del Pollino si applica lo speciale procedimento dettato dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, sicché i contratti collettivi stipulati dall'ARAN, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non sono applicabili direttamente, ma solo per il tramite del contratto individuale, con l'ulteriore conseguenza che il contenuto di detti contratti non può essere conosciuto dalla Corte, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del richiamato decreto, se il ricorrente non abbia riportato il contenuto nel ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.