(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile "ratione temporis"), nel prevedere che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali", con divieto, a pena di nullitā, di sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati, dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale "il trattamento economico fondamentale e accessorio č definito dai contratti collettivi", limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.