(massima n. 1)
In tema di impiego pubblico č incostituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1 lett. b) D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 15 luglio 2011 n. 111, come specificato dall'art. 1 comma 1 lett. c) primo periodo, D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 (regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111); art. 1 comma 453 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilitā 2014) e art. 1, comma 254 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilitā 2015).