(massima n. 1)
Nel regime anteriore al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attivitā proprie delle federazioni medesime; in coerenza con tale natura, il rapporto di lavoro del dipendente della Federazione, che svolga mansioni di carattere (non tecnico, ma) amministrativo presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attivitā esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi), ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91. Ne consegue che la costituzione di fatto di tale rapporto č in violazione delle norme imperative che presiedono alla costituzione dei rapporti di lavoro pubblici, derivandone l'inapplicabilitā della tutela legale relativa ai licenziamenti illegittimi.