(massima n. 1)
L'applicazione retroattiva dell'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, rilevando che l'impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullitą del termine non impedisce la formazione del giudicato sul capo di domanda relativo al relativo risarcimento del danno.