(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non č suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto č stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 98 del 2003) e non č stato modificato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilitā di ottenere il risarcimento dei danni subiti.