(massima n. 1)
In base a quanto disposto dall'art. 81 D.Lgs. n. 77 del 1995, come successivamente modificato e attualmente riconfluito nell'art. 248 T.U.E.L., dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Tale interpretazione letterale della norma č stata smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 269/1998 che afferma che i crediti nei confronti degli enti dissestati producono interessi e sono soggetti a rivalutazione monetaria per cui nulla vieta al creditore di promuovere le normali azioni di cognizione tra cui quelle volte all'accertamento del diritto agli interessi ed alla predetta rivalutazione. Tale indirizzo č stato di recente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2095/2008. Per quanto concerne il secondo ed il quarto quesito la sezione ha precisato che il soddisfacimento del credito derivante da sentenza esecutiva rientra fra le ipotesi di debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L., ma si distingue dalle altre in quanto l'ente č tenuto, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimitā, a saldare il debito, attraverso l'indispensabile procedura di cui al citato art. 194 che prevede l'adozione di apposita delibera da parte del Consiglio comunale con cui vengono individuate anche le risorse necessarie per farvi fronte. In ordine, infine, al terzo quesito relativo alla necessitā che il rendiconto sia approvato, il commissario liquidatore deve comunque attendere la delibera consiliare in merito ed attivarsi per reperire le somme necessarie nel caso in cui il bilancio sia incapiente.