(massima n. 1)
La norma dell'art. 23, comma 3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.