(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, per poter ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione non č sufficiente la generica indicazione della fonte dalla quale potrebbero ricavarsi gli indizi di colpevolezza, oppure il generico richiamo al tipo di prova acquisita, essendo invece necessaria l'indicazione del contenuto delle risultanze emergenti dagli elementi presentati dall'organo richiedente il provvedimento, nonché la menzione dei fattori indizianti che se ne possono desumere e delle ragioni della loro rilevanza ai fini del giudizio di probabile reitā. (Nella specie č stato annullato il provvedimento del giudice di merito, siccome privo del riferimento alla dichiarazione della parte offesa e al referto medico, rilevanti ai fini della sussistenza di indizi gravi di colpevolezza per lesioni volontarie).