(massima n. 1)
Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilitą, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilitą di dedurre la nullitą della donazione medesima, per carenza della prescritta forma.