(massima n. 1)
Quando l'atto di liberalità, oltre ad essere determinato da ragione di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, la cui regolamentazione obbedisce al criterio della prevalenza, per cui ricorre la donazione remuneratoria, per la quale è richiesta la forma solenne delle donazioni tipiche, se risulti la prevalenza dell'animus donandi e si ha, invece, contratto oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, è sufficiente la scrittura privata, allorché il fine della corrispettività si riveli assorbente rispetto a tale animus.