(massima n. 1)
Non sono fondate - con riferimento agli artt. 3 comma 1, 81 ultimo comma, 114 comma 2, 117 comma 2 lett. p), 3, 4 e 6, 118, comma 1, e 119 commi 1 , 2 e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5 comma 1 lett. e) e comma 2, lett. b) L. Cost. 20 aprile 2012 n. 1, e agli artt. 9 comma 5, e 10 comma 1 L. 24 dicembre 2012 n. 243 - le questioni di legittimitā costituzionale dell'art. 1 comma 420 L. 23 dicembre 2014 n. 190, il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle Regioni a statuto ordinario č fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicitā e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilitā; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando; i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed č fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto art. 110 cessano alla naturale scadenza ed č fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.