(massima n. 1)
La responsabilitą aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attivitą in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attivitą, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.