(massima n. 1)
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle province, č responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attivitā in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.