(massima n. 1)
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi d'ufficio il problema della gravità dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene che l'inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte, tenendo conto che anche l'inadempimento totale dell'unica prestazione dedotta nel contratto non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante della risoluzione del contratto stesso.