(massima n. 1)
Nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all'art. 711 c.p.c., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all'accordo privato dall'esterno, senza operare alcuna integrazione della volontą negoziale delle delle parti. Di conseguenza, ove nell'accordo i coniugi abbiano convenuto una donazione, l'omologazione non vale a rivestire l'atto negoziale della forma dell'atto pubblico, richiesto dall'art. 782 c.c., che gli articoli 2699 e 2700 c.c. impongono sia «redatto» e «formato» dal pubblico ufficiale.