(massima n. 1)
La purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto, non č ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., all'accertamento della gravitā del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.