(massima n. 1)
Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art. 1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente «non grave» in un inadempimento «grave» e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione. (La decisione impugnata, nel pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita chiesta dal promittente venditore, aveva ritenuto la gravità dell'inadempimento del promissario acquirente in considerazione delle rate di mutuo non pagate maturate nel corso del giudizio; la Corte ha cassato la sentenza, rilevando che la valutazione della gravità dell'inadempimento doveva essere compiuta con riferimento al comportamento tenuto dall'obbligato al momento della proposizione della domanda di risoluzione).