(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della gravitą dell'inadempimento, quale presupposto essenziale per la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 c.c., deve effettuarsi un'indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento. Ne consegue che, in caso di unica vendita di un lotto di pił appartamenti (cinque), senza distinzione o imputazione di prezzo alle singole unitą immobiliari, l'inadempimento, di non scarsa importanza, da parte dell'acquirente dell'obbligazione di pagare il prezzo (nella specie, attraverso l'estinzione del mutuo accollato) comporta la risoluzione del contratto, senza che dalla circostanza che quell'inadempimento sia costituito dal pagamento parziale del prezzo possa derivare l'efficacia della vendita per alcune singole porzioni immobiliari.