(massima n. 2)
In tema di acquisizione sanante, nel caso in cui l'indennitā dovuta al proprietario coltivatore č calcolata, ai sensi dell'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, in base al valore venale dei terreni agricoli - che č sempre maggiore del loro valore agricolo medio - viene meno la possibilitā di riconoscere gli importi aggiuntivi previsti dall'art. 40 comma 4, ancorché a titolo di maggior danno, considerata anche la tendenziale omnicomprensivitā dell'indennitā riconosciuta nell'ipotesi di acquisizione sanante, potendosi diversamente ritenere palesemente sproporzionato l'importo dovuto dall'Amministrazione ove utilizzi l'art.42-bis giā citato.