(massima n. 1)
A prescindere dalla configurabilità di un diritto al risarcimento del danno o all'indennizzo (art. 15, comma 3, L. n. 394 del 1991) in favore dell'attività di acquacoltura, per la proliferazione di uccelli ittiofagi a seguito dell'istituzione di parco naturale (nella specie, il parco del fiume Sile) in cui sono collocati gli impianti aziendali, non è dovuta alcuna indennità per il solo fatto dell'inclusione dei fondi all'interno del parco naturale, né in base alla normativa comunitaria, che prevede un regime di aiuti finalizzati a sostenere le attività agricole per l'impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela ambientale, né in base all'art. 15, comma 2, della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), qualora il Ministero dell'ambiente non abbia esercitato il potere discrezionale di regolamentare e concedere provvidenze a carattere equitativo, pur previste dalla norma citata, al fine di indennizzare i vincoli conseguenti all'istituzione del parco, né alla stregua della natura espropriativa di detti vincoli, atteso che l'espropriazione di valore è in genere ravvisabile ove si privi il diritto dominicale dello ius aedificandi (mentre nella specie si tratta di terreni indubbiamente agricoli), e che, inoltre, la finalità ambientale del vincolo ne giustifica la natura conformativa, non indennizzabile, e comporta la manifesta infondatezza della q.l.c. della legge istitutiva del parco.