(massima n. 1)
Č manifestamente infondata, in riferimento all'art. 42 comma 3 Cost., la q.l.c. degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 L.R. Friuli Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, nella parte in cui consentirebbero all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilitā, senza la previsione di un indennizzo secondo modalitā legislativamente previste, in quanto il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente nel formulare la questione č erroneo: egli, infatti, in base all'art. 64 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, approvato con L. Cost. 31 gennaio 1963 n. 1, avrebbe dovuto applicare i principi giā esistenti nell'ordinamento e fare riferimento al quadro normativo statale, quale risultante a seguito della sentenza n. 179 del 1999.