(massima n. 1)
In tema di lesioni gravissime per contagio da HIV, deve ritenersi sufficiente a provare il dolo eventuale, inteso come accettazione della probabilitą dell'evento, il fatto che l'agente, pienamente consapevole di essere portatore del virus, abbia ciononostante ripetutamente consumato rapporti sessuali non protetti, senza avvisare il partner del proprio stato. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato come la risalente diagnosi di malattia con prescrizione di retrovirali escludesse, nel caso di specie, la possibilitą di inquadrare l'imputato come "uomo della strada", inconsapevole del rischio di trasmissione sessuale del virus).