(massima n. 1)
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitą materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilitą del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticitą e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).