(massima n. 1)
In tema di successione di leggi in materia di responsabilitą penale dell'esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico, la norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), prevedendo una parziale "abolitio criminis", deve ritenersi pił favorevole rispetto a quella di cui all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24, che configura una mera causa di non punibilitą.