(massima n. 1)
Poiché l’art. 82 della L. 27 luglio 1978 n. 392 sull’equo canone, secondo cui ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge suddetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti, si applica sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale vigente in materia di locazioni urbane, la sanatoria della morosità come prevista agli artt. 5 e 55 della citata legge n. 392 del 1978, non è applicabile ai giudizi proposti prima della sua entrata in vigore.