(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il diritto del conduttore a non erogare somme in misura eccedente il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto e permane durante tutto il corso del rapporto. Infatti, la facoltą, attribuita al conduttore dallart. 79 L. n. 392/78, di ripetere "le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge" entro il termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dellimmobile č inconciliabile con la validitą di una rinuncia (espressa o tacita) del conduttore ad avvalersi del diritto a non subire aumenti non dovuti, eventualmente intervenuta in corso di rapporto.