(massima n. 1)
Lart. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 trova applicazione anche qualora levento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato, ai sensi della stessa norma, nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di questultimo.